Cambio di residenza in tempo reale

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Dichiarazione di cambio di residenza da un altro Comune al Comune di Piacenza d'Adige.


A chi è rivolto

Cittadini che intendono stabilire la residenza in questo Comune o che intendono cambiare indirizzo di residenza
Cittadini italiani, cittadini appartenenti all'Unione Europea già residenti in Italia, cittadini appartenenti a Stato terzo (extra Unione Europea) già residenti in Italia, deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia. La dichiarazione di cambio abitazione all'interno del Comune di Piacenza d'Adige deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

Descrizione

In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.

Come fare

Il nuovo indirizzo (numero civico, scala, piano, interno) deve essere comunicato entro 20 giorni dal trasferimento. La dichiarazione di cambio di residenza può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

TRASMISSIONE DAL PORTALE ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente
Si accede al servizio su www.anagrafenazionale.interno.it autenticandosi con una delle seguenti modalità:

  • Spid - Sistema pubblico di identità digitale,
  • Cie 3.0 - Carta d'identità elettronica
  • Cns - Carta nazionale dei servizi

Dall'area riservata ai servizi al cittadino è possibile compilare online la richiesta anagrafica di cambio di residenza, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica, ed inviarla al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.

TRASMISSIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE
La dichiarazione di residenza, scaricabile dalla sezione "Modulistica", deve essere:

  1. correttamente compilata nella parti obbligatorie;
  2. sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
  3. accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni.

E' necessario inoltre esibire copia del titolo che consente di disporre dell'alloggio (es.: contratto di locazione, comodato o atto di proprietà debitamente registrati e, in caso di alloggio Erp, il verbale di assegnazione o il contratto di locazione o l'autorizzazione all'ospitalità temporanea) o, in alternativa, produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

I cittadini di Stato terzo sono tenuti a dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
La dichiarazione di residenza può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate:

  • a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
    Comune di Piacenza d'Adige
    Ufficio Anagrafe
    P.zza Caduti Libertà, 174 - 35040 - Piacenza d'Adige
    Si ricorda di indicare sempre nelle comunicazioni un recapito telefonico di riferimento.
  • a mano presso la sede del Comune in Piazza Caduti Libertà, 174

Le copie saranno trattenute dall'ufficio.
Il Comune provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’UCO Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti con sede a Roma.

Cosa serve

Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere anche dichiarati:

  • il possesso della patente di guida e dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti

Cosa si ottiene

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione è già possibile ottenere il certificato di residenza.

Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Tempi e scadenze

In particolare, entro due giorni dalla richiesta, si deve procedere all'iscrizione anagrafica dei richiedenti ed entro i 45 giorni successivi si deve verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione anagrafica.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

La mancanza anche di un solo degli elementi sopraelencati rende la dichiarazione non valida e pertanto irricevibile.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe

Ufficio

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